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Leggi e regolamenti per pescare


Di seguito riportiamo le leggi basilari in vigore della Provincia Autonoma di Trento riguardanti l’attività della pesca in Trentino (eventuali modifiche/variazioni successive sono da verificare con gli uffici competenti).

Ogni Associazione Pescatori dispone di un regolamento interno che può essere più restrittivo e definisce le normative da seguire in ogni zona; questi regolamenti sono normalmente allegati al permesso d’ospite acquistabile presso i punti vendita sottoelencati.

LEGGE SULLA PESCA IN TRENTINO


(L.P. 11 luglio 2018, n. 12)

L'esercizio della pesca è legato al possesso della licenza di pesca, dell'abilitazione alla stessa e del permesso del concessionario o del proprietario del diritto esclusivo di pesca.
La licenza di pesca, di durata illimitata, è rilasciata alle condizioni e con le modalità determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Non è richiesta la licenza di pesca:
  1. ai titolari di permessi d'ospite (giornalieri e settimanali);
  2. al personale che, a norma di legge, è autorizzato a catturare esemplari per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;v
  3. ai dipendenti dei concessionari o dei proprietari di diritti esclusivi di pesca, per la cattura di pesci per le campagne ittiogeniche e per le operazioni di salvaguardia del pesce;
  4. ai minori di sedici anni, purché accompagnati da un titolare di licenza alla pesca.
La licenza di pesca o altro documento equivalente rilasciato dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle regioni o dalla Provincia autonoma di Bolzano ha validità sul territorio della provincia autonoma di Trento.

Su richiesta delle persone incaricate della vigilanza, i pescatori sono obbligati, per consentire i necessari controlli, ad aprire i contenitori portatili o gli altri mezzi di trasporto con esclusione di quelli costituenti luoghi di privata dimora come autovetture, roulottes e simili.

REGOLAMENTO DELLA PESCA

(D.P.G.P. 3 dicembre 1979, n. 22-18/Leg. e successivi aggiornamenti)

TIPI DI ZONE DI PESCA

Si definiscono zone bandite i tratti dove è vietata la pesca e qualunque attività che possa recare danno o disturbo ai pesci.
Si definiscono zone aperte alla pesca a prelievo nullo tratti di corsi d’acqua dove è vietato trattenere il pesce.
Si definiscono zone a trofeo i tratti di corsi d’acqua dove è consentito trattenere solo un esemplare di misura significativamente superiore a quella minima prevista dalle tabelle delle singole associazioni.

PERMESSI DI PESCA

Con la licenza o un documento di identità si può acquistare il permesso d’ospite presso i punti vendita autorizzati.
Sul libretto/permesso d’ospite, prima di iniziare l’attività di pesca, il pescatore deve segnare la data e la zona di pesca; inoltre è tenuto ad annotarvi di volta in volta i capi di salmonidi catturati (per le altre razze a fine giornata di pesca).

MODI DI PESCA

La pesca è consentita a partire da un’ora prima che sorga il sole fino a un’ora dopo il tramonto (orario astronomico).
Qualora un lago, uno stagno, un bacino artificiale sia per la maggior parte coperto di ghiaccio, è vietata la pesca negli stessi e nei loro immissari fino alla distanza di 100 m dall’acqua stagnante.
Un pescatore deve tenersi a una distanza tale da un altro pescatore già sul posto, da non intralciare l’esercizio della pesca.
I pescatori devono rimanere nelle immediate vicinanze dei loro attrezzi di esercizio.
Il pescatore con natante è obbligato, in seguito a manifesto richiamo del personale addetto alla sorveglianza, ad avvicinarsi alla riva per gli opportuni controlli.
È vietato l’uso dell’ecoscandaglio durante l’esercizio della pesca.
Il pesce catturato in periodi di divieto o di misura inferiore alla minima prevista, deve essere immediatamente rimesso in acqua con la massima cura, anche tagliando la lenza, se ciò si rende necessario.
È vietato abbandonare esche o pesce lungo le rive e nelle acque.

STRUMENTI ED ESCHE

  1. In tutte le acque è consentito l’uso:
    1. del guadino e del raffio esclusivamente per estrarre il pesce già allamato;
    2. di pesci utilizzati quali esche vive solo se appartenenti alle seguenti specie: sanguinerola, scardola, alborella, triotto, vairone, cavedano, cobite e barbo comune (salvo restrizioni delle singole associazioni);
    3. delle restanti esche artificiali e naturali, con l’esclusione del bigattino (larve di mosca carnaria) sulle acque correnti;
    4. della bottiglia per la cattura fino a un massimo giornaliero di 50 sanguinerole da usarsi come esca.
  2. Di contro in tutte le acque è vietato l’uso:
    1. dell’elettricità;
    2. degli esplosivi;
    3. delle sostanze inebrianti e venefiche;
    4. della fiocina;
    5. di tutti gli strumenti non espressamente richiamati nel presente regolamento.
  3. Sono altresì vietate:
    1. la pesca con le mani;
    2. l’uso a strappo di attrezzi armati con amo e ancoretta, intendendosi con “uso a strappo” l’esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l’apparato boccale;
    3. la raccolta di macroinvertebrati (organismi animali di piccole dimensioni viventi stabilmente sul fondo)
      da usarsi come esca nel periodo 1 gennaio – 30 aprile, che comporti qualsiasi movimentazione di sassi o
      ciottoli, o comunque del materiale del fondo dell’alveo.
  4. Per regolamentazione dei mezzi e metodi di pesca in acque correnti o stagnanti fare riferimento ai regolamenti interni delle singole associazioni.

LIMITI DI CATTURA

Per ogni giornata il pescatore non può comunque catturare più di 5 salmonidi.
Per il numero di capi e le relative misure minime fare riferimento ai regolamenti interni delle singole associazioni.

MISURE E DIVIETI DI PESCA

  1. La pesca nelle acque correnti è vietata dal primo novembre al 31 gennaio (salvo ulteriori restrizioni delle singole associazioni). Tale divieto non si applica nelle acque del Brenta dalle origini al ponte/stazione di Barco.
  2. La pesca notturna è consentita per le sole anguilla, carpa, pescegatto (solo per il Lago di Caldonazzo), tinca e bottatrice, in tutte le acque stagnanti, limitatamente al periodo 1 luglio – 30 settembre.
  3. (Fatto salvo quanto disposto dal Capo II del regolamento) la pesca subacquea è vietata.
  4. In presenza di particolari fattori ambientali o cause di forza maggiore, l’ufficio competente, sentito il comitato della pesca, può autorizzare l’acquicoltore a ridurre le misure minime o i periodi di divieto in vigore.

SI PREGA DI VISIONARE I REGOLAMENTI INTERNI DELLE ASSOCIAZIONI PRIMA DI INIZIARE L’ATTIVITÀ DI PESCA.


Ulteriori informazioni:

Trentino Fishing – Pescare in Trentino


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